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Legge 14/05/19972. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente: "Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall’Unione delle province d’Italia e dall’Associazione nazionale dei comuni italiani". 3. Il comma 2 dell’articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente: "2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza 4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l’autorizzazione di cui all’articolo 7, comma 1, del decretolegge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa sino al 31 marzo 1998. Art. 9. Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all’articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell’equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo: a) sistemi di verifica dell’attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori; b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento; c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario; d) disposizioni per garantire il rispetto dell’obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio. 2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza StatoCittà e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all’emanazione del decreto legislativo. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1. 4. L’articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente: "Art. 108. (Adeguamento dei regolamenti). 1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come princìpi generali con valore di limite inderogabile: a) articoli da 1 a 18; b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1; c) articoli da 31 a 34; d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39; e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48; f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64; g) articoli da 67 a 99; h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116. 2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell’ente rechi una differente disciplina". 5. Fermo restando l’obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all’articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa. 6. Sono abrogati l’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l’affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all’articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "all’articolo 53, comma 1, ed". All’articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole: "in sede di assestamento" sono sostituite dalle parole: "una tantum". 7. In prima applicazione il termine per l’adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai princìpi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997. . Disposizioni in materia di giudizio di conto 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente: "2bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214". 2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 3 e 4 dell’articolo 67 sono abrogati; b) al comma 1 dell’articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo deposita" fino alla fine del comma. Art. 11. Soppressione della commissione di cui all’articolo 19, secondo comma, del decretolegge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici 1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all’articolo 19, secondo comma, del decretolegge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è soppressa. 2. All’articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decretolegge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5bis, è aggiunto il seguente: "5ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole". Art. 12. Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente: "2bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni". 2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali dell’ordinamento giuridicocontabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell’ente interessato. 3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell’articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089. 4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per i quali non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge. In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2. 5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la compe- 6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti. Art. 13. Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili 1. L’articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge. Art. 14. Disposizioni in materia di pagamento dell’imposta mediante cessione di beni culturali 1. All’articolo 28bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il terzo comma è sostituito dal seguente: "L’Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l’interesse dello Stato ad acquisirli"; b) il quinto comma è abrogato. 2. All’articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L’Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell’articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l’interesse dello Stato ad acquisirli" |
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